Art. 2

In vigore dal 14 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17). ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 14 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice paesi terzi (1) Valore forfettario all'importazione 0702 00 00 052 75,8 999 75,8 0707 00 05 052 114,7 999 114,7 0709 90 70 052 92,6 999 92,6 0805 50 10 052 66,8 388 54,6 524 67,3 528 58,2 999 61,7 0806 10 10 052 97,3 400 172,7 999 135,0 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 388 80,6 400 72,5 404 84,0 524 110,5 720 37,1 800 144,9 804 98,4 999 89,7 0808 20 50 052 110,5 388 83,6 999 97,1 (1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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Art. 2 Regolamento (UE) 2004/1770 | Portale Normativo