Art. 2
In vigore dal 14 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 14 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg)
Codice NC
Codice paesi terzi (1)
Valore forfettario all'importazione
0702 00 00
052
75,8
999
75,8
0707 00 05
052
114,7
999
114,7
0709 90 70
052
92,6
999
92,6
0805 50 10
052
66,8
388
54,6
524
67,3
528
58,2
999
61,7
0806 10 10
052
97,3
400
172,7
999
135,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90
388
80,6
400
72,5
404
84,0
524
110,5
720
37,1
800
144,9
804
98,4
999
89,7
0808 20 50
052
110,5
388
83,6
999
97,1
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
Storico versioni
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