Art. 2
In vigore dal 13 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 1o ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96 (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 10).
(2) GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2035/2003 (GU L 302 del 20.11.2003, pag. 6).
ALLEGATO
Coefficienti di deprezzamento da applicare ai valori d’acquisto mensili
Prodotto
Coefficiente
Frumento tenero panificabile
—
Orzo
0,20
Segala
—
Granturco
0,15
Sorgo
0,15
Zucchero
0,55
Risone
0,20
Alcole
0,65
Burro
0,40
Latte scremato in polvere
0,20
Carne bovina in quarti
0,25
Carne bovine disossata
0,25
Storico versioni
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