Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica dal 1o ottobre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96 (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 10). (2)  GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2035/2003 (GU L 302 del 20.11.2003, pag. 6). ALLEGATO Coefficienti di deprezzamento da applicare ai valori d’acquisto mensili Prodotto Coefficiente Frumento tenero panificabile — Orzo 0,20 Segala — Granturco 0,15 Sorgo 0,15 Zucchero 0,55 Risone 0,20 Alcole 0,65 Burro 0,40 Latte scremato in polvere 0,20 Carne bovina in quarti 0,25 Carne bovine disossata 0,25
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