Art. 5

In vigore dal 11 ott 2004
Gli Stati membri trasmettono le offerte alla Commissione, presentate al più tardi un’ora e mezza dopo il termine settimanale indicato nel bando di gara, utilizzando il modulo riportato nell’allegato. In caso di mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine di cui al primo comma. L’ora fissata per la presentazione delle offerte è l’ora del Belgio.
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