Art. 4

In vigore dal 11 ott 2004
1.   In deroga all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (3), ai fini della determinazione del periodo di validità i titoli di esportazione rilasciati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1501/95 si considerano rilasciati il giorno della presentazione dell’offerta. 2.   I titoli d’esportazione rilasciati nell’ambito della gara prevista dal presente regolamento sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio ai sensi del paragrafo 1 sino alla fine del quarto mese successivo.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2004/1757 | Portale Normativo