Art. 2
In vigore dal 8 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96 (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 10).
(2) GU L 40 del 13.2.1988, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2623/1999 (GU L 318 dell'11.12.1999, pag. 14).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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