Art. 2

Art. 2

In vigore dal 8 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’8 ottobre 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96 (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 10). (2)  GU L 40 del 13.2.1988, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2623/1999 (GU L 318 dell'11.12.1999, pag. 14).
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