Art. 2

Definizioni

In vigore dal 6 ott 2004
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1. Per «imprese del settore agricolo» s’intendono le imprese dedite alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. 2. Per «prodotti agricoli» s’intendono i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui al punto 5 del presente articolo. 3. Per «trasformazione di un prodotto agricolo» s’intende il trattamento di un prodotto agricolo, dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo. 4. Per «imprese del settore della pesca» s’intendono le imprese dedite alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca. 5. Per «prodotti della pesca» s’intendono i prodotti pescati in mare o nelle acque interne ed i prodotti dell’acquacoltura di cui all’ del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (10). 6. Per «trasformazione e commercializzazione di un prodotto della pesca» s’intende l’intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco o della raccolta e l’ottenimento del prodotto finale.
Storico versioni

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