Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 6 ott 2004
Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese nel settore agricolo e nel settore della pesca, ad eccezione: a) degli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo commercializzato; b) degli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia degli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; c) degli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2004/1860 — Campo di applicazione | Portale Normativo