Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 6 ott 2004
Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese nel settore agricolo e nel settore della pesca, ad eccezione:
a)
degli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo commercializzato;
b)
degli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia degli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
c)
degli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
Storico versioni
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