Art. 2

In vigore dal 4 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 5 ottobre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17). ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 4 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice paesi terzi (1) Valore forfettario all'importazione 0702 00 00 052 46,0 999 46,0 0707 00 05 052 88,0 999 88,0 0709 90 70 052 89,5 999 89,5 0805 50 10 052 71,0 388 59,5 524 67,2 528 53,9 999 62,9 0806 10 10 052 77,4 400 163,7 624 150,8 999 130,6 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 052 85,9 388 81,2 400 105,4 508 98,9 512 108,4 720 16,9 800 137,8 804 83,1 999 89,7 0808 20 50 052 103,1 388 43,0 999 73,1 (1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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Art. 2 Regolamento (UE) 2004/1729 | Portale Normativo