Art. 2
In vigore dal 4 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 5 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 4 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg)
Codice NC
Codice paesi terzi (1)
Valore forfettario all'importazione
0702 00 00
052
46,0
999
46,0
0707 00 05
052
88,0
999
88,0
0709 90 70
052
89,5
999
89,5
0805 50 10
052
71,0
388
59,5
524
67,2
528
53,9
999
62,9
0806 10 10
052
77,4
400
163,7
624
150,8
999
130,6
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90
052
85,9
388
81,2
400
105,4
508
98,9
512
108,4
720
16,9
800
137,8
804
83,1
999
89,7
0808 20 50
052
103,1
388
43,0
999
73,1
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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