Art. 2
In vigore dal 30 set 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/2000 (GU L 187 del 26.7.2000, pag. 29).
ALLEGATO
Coefficienti applicabili in Irlanda
Periodo di applicazione
Coefficiente applicabile
all'orzo utilizzato nella fabbricazione di Irish whiskey, categoria B (1)
ai cereali utilizzati nella fabbricazione di Irish whiskey, categoria A
Dal 1o ottobre 2004 al 30 settembre 2005
0,506
1,329
(1) Compreso l'orzo trasformato in malto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2004:1697:oj#art-2