Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 set 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. (2)  GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/2000 (GU L 187 del 26.7.2000, pag. 29). ALLEGATO Coefficienti applicabili in Irlanda Periodo di applicazione Coefficiente applicabile all'orzo utilizzato nella fabbricazione di Irish whiskey, categoria B (1) ai cereali utilizzati nella fabbricazione di Irish whiskey, categoria A Dal 1o ottobre 2004 al 30 settembre 2005 0,506 1,329 (1)  Compreso l'orzo trasformato in malto.
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