Art. 4
In vigore dal 24 set 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
L. J. BRINKHORST
(1) Parere reso il 21 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
(3) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 55/2004 (GU L 8 del 14.1.2004, pag. 1).
(4) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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