Art. 1

All’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1452/2001, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

In vigore dal 24 set 2004
«5.   I prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento possono essere riesportati verso i paesi terzi o rispediti verso il resto della Comunità soltanto alle condizioni stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Tali condizioni consistono, in particolare, nel rimborso dell'aiuto percepito in virtù del regime specifico di approvvigionamento per i prodotti di cui al paragrafo 2 o nel pagamento dei dazi all'importazione per i prodotti di cui al paragrafo 1. Questa limitazione non si applica ai flussi di scambio tra i DOM. La limitazione di cui al primo comma non si applica ai prodotti trasformati nei DOM contenenti materie prime che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento: a) che sono esportati nell'ambito delle esportazioni tradizionali o nel quadro del commercio regionale dai DOM verso i paesi terzi; oppure b) che sono spediti nell'ambito delle spedizioni tradizionali dai DOM verso il resto della Comunità. Non è concessa alcuna restituzione all'esportazione per i prodotti di cui al secondo comma.».
Storico versioni

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