Art. 3
In vigore dal 24 set 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2004.
Per il Consiglio
Il Presidente
L. J. BRINKHORST
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 47 del 18.2.1998, pag. 1.
(3) GU L 124 del 25.5.2000, pag. 1.
(4) GU L 30 del 31.1.2002, pag. 1.
(5) GU C 120 del 23.5.2002, pag. 3.
(6) GU C 36 del 15.2.2003, pag. 18.
(7) Sale di glifosato acido e isopropilammina.
(8) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione 2004/71/CE (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 104).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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