Art. 1
In vigore dal 24 set 2004
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato di cui ai codici NC ex29310095 (codice TARIC 2931009582) e ex38083027 (codice TARIC 3808302719) originario della Repubblica popolare cinese.
2. Il dazio antidumping definitivo di cui al paragrafo 1 è esteso alle importazioni di glifosato spedito dalla Malaysia (indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario di questo paese o meno) (codici TARIC 2931009581 e 3808302711), fatta eccezione per quello prodotto dalla Crop Protection (M) Sdn. Bhd., Lot 746, Jalan Haji Sirat 4 1/2 Miles, off Jalan Kapar, 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia (codice addizionale TARIC A309).
3. Il dazio antidumping definitivo di cui al paragrafo 1 è esteso alle importazioni di glifosato spedito da Taiwan (indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario di questo paese o meno) (codici TARIC 2931009581 e 3808302711), fatta eccezione per quello prodotto dalla Sinon Corporation, No. 23, Sec. 1, Mei Chuan W. Rd, Taichung, Taiwan (codice addizionale TARIC A310).
4. L’aliquota del dazio applicabile è pari al 29,9 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti di cui ai paragrafi 1-3.
5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
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