Art. 2
In vigore dal 20 set 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2004.
Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione
(1) GU L 275 dell’8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 487/2004 (GU L 79 del 17.3.2004, pag. 1).
(2) GU L 153 del 27.6.1996, pag. 47.
ALLEGATO
PAKISTAN
ADEGUAMENTO
Gruppo
Categoria
Unità
Limite 2004
Limite adeguato
Quantità in unità
Quantità in tonnellate
%
Flessibilità
Nuovo limite adeguato
IB
4
pezzi
50 030 000
54 445 723
12 960 000
2 000
25,9
Trasferimento dalla categoria 28
67 405 723
IB
5
pezzi
14 849 000
15 467 728
2 265 000
500
15,3
Trasferimento dalla categoria 28
17 732 728
IIA
20
chilogrammi
59 896 000
61 953 754
1 500 000
1 500
2,5
Trasferimento dalla categoria 28
63 453 754
IIB
28
pezzi
128 083 000
137 043 630
– 6 440 000
– 4 000
– 5,0
Trasferimento alle categorie 4, 5 e 20
130 603 630
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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