Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 set 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2004. Per la Commissione Pascal LAMY Membro della Commissione (1)  GU L 275 dell’8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 487/2004 (GU L 79 del 17.3.2004, pag. 1). (2)  GU L 153 del 27.6.1996, pag. 47. ALLEGATO PAKISTAN ADEGUAMENTO Gruppo Categoria Unità Limite 2004 Limite adeguato Quantità in unità Quantità in tonnellate % Flessibilità Nuovo limite adeguato IB 4 pezzi 50 030 000 54 445 723 12 960 000 2 000 25,9 Trasferimento dalla categoria 28 67 405 723 IB 5 pezzi 14 849 000 15 467 728 2 265 000 500 15,3 Trasferimento dalla categoria 28 17 732 728 IIA 20 chilogrammi 59 896 000 61 953 754 1 500 000 1 500 2,5 Trasferimento dalla categoria 28 63 453 754 IIB 28 pezzi 128 083 000 137 043 630 – 6 440 000 – 4 000 – 5,0 Trasferimento alle categorie 4, 5 e 20 130 603 630
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