Art. 3
In vigore dal 20 set 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 867/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 144).
(2) GU L 209 del 2.8.2001, pag. 2. Protocollo modificato dal protocollo (GU L 237 dell’8.7.2004, pag. 1).
(3) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).
(4) GU L 115 del 9.5. 1996, pag. 3.
(5) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
ALLEGATO
Nell'allegato I C del regolamento (CE) n. 2287/2003, la voce relativa alla specie Capelin nelle zone V e XIV (acque groenlandesi) è sostituita da quanto segue:
«Specie
:
Capelin
Mallotus villosus
Zona
:
V, XIV (acque groenlandesi)
CAP/514/GRN
Tutti gli Stati membri
0 (1)
CE
25 795 (2)
TAC
Non pertinente
(1) Disponibile per tutti gli Stati membri.
(2) Questo contingente è assegnato interamente alle Isole Faerøer, all’Islanda e alla Norvegia nel quadro di accordi di pesca bilaterali.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1645:oj#art-3