Art. 3

Art. 3

In vigore dal 20 set 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 867/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 144). (2)  GU L 209 del 2.8.2001, pag. 2. Protocollo modificato dal protocollo (GU L 237 dell’8.7.2004, pag. 1). (3)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1). (4)  GU L 115 del 9.5. 1996, pag. 3. (5)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. ALLEGATO Nell'allegato I C del regolamento (CE) n. 2287/2003, la voce relativa alla specie Capelin nelle zone V e XIV (acque groenlandesi) è sostituita da quanto segue: «Specie : Capelin Mallotus villosus Zona : V, XIV (acque groenlandesi) CAP/514/GRN Tutti gli Stati membri 0 (1) CE 25 795 (2) TAC Non pertinente (1)  Disponibile per tutti gli Stati membri. (2)  Questo contingente è assegnato interamente alle Isole Faerøer, all’Islanda e alla Norvegia nel quadro di accordi di pesca bilaterali.»
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