Art. 1

In vigore dal 14 set 2004
1.   L'elenco dei prodotti alla cui esportazione sono concesse le restituzioni di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, i rispettivi importi e le destinazioni sono fissati nell'allegato del presente regolamento. 2.   I prodotti debbono soddisfare le condizioni relative al bollo sanitario previste rispettivamente: — all'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE, — all'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE, — all'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE.
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