Art. 2
In vigore dal 31 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004, fatta eccezione per il punto 2 dell'allegato.
Il punto 2 dell'allegato si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2004.
Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione
(1) GU L 157 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 875/2004 della Commissione (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 51).
(2) GU L 157 del 30.6.2000, pag. 10.
(3) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(4) GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 838/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 52).
(5) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).
(6) GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
ALLEGATO
Modifiche dell'allegato del regolamento (CE) n. 1362/2000 del Consiglio.
1.
Nella tabella sono inserite le seguenti righe:
«09.1871 (1)
0803 00 19
Banane, fresche (escluse le frutta della piantaggine)
2 000 t
Dazio fisso da applicare
09.1873
ex 1302 20 10
Sostanze pectiche, pectinati e pectati, essiccati in polvere
250 t
Dazio fisso da applicare
2.
Le righe della tabella relative ai numeri d’ordine 09.1832 e 09.1869 sono sostituite dal testo seguente:
«09.1832
0408 11 80
0408 19 81
0408 19 89
0408 91 80
0408 99 80
—
Tuorli, Uova di volatili sgusciate:
1 000 t (2)
50 NPF o 50 SPG (2)
09.1875
0408 11 80
—
Tuorli, essiccati
50 NPF o 50 SPG (2)
09.1877
0408 19 81
—
Tuorli, liquidi
50 NPF o 50 SPG (2)
0408 19 89
—
Tuorli, altri
09.1879
0408 91 80
—
Uova di volatili sgusciate, essiccate
50 NPF o 50 SPG (2)
09.1881
0408 99 80
—
Uova di volatili sgusciate, altre
50 NPF o 50 SPG (2)
09.1869
3502 11 90
3502 19 90
—
Ovoalbumina:
3 000 t (2)
100
09.1883
ex 3502 11 90
—
essiccata (cristalli)
100
09.1885
ex 3502 11 90
—
essiccata (altri)
100
09.1887
3502 19 90
—
diversa da essiccata
100
(1) Questo contingente cesserà di applicarsi quando gli attuali contingenti OMC per le banane del codice NC 0803 00 19 saranno sostituiti da un regime unicamente tariffario.».
(2) Equivalente uova con gusci. Da convertire secondo le aliquote fissate nell'allegato 69 del regolamento (CEE) n. 2454/93.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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