Art. 2

Art. 2

In vigore dal 31 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004, fatta eccezione per il punto 2 dell'allegato. Il punto 2 dell'allegato si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2004. Per la Commissione Frederik BOLKESTEIN Membro della Commissione (1)  GU L 157 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 875/2004 della Commissione (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 51). (2)  GU L 157 del 30.6.2000, pag. 10. (3)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. (4)  GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 838/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 52). (5)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1). (6)  GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003. ALLEGATO Modifiche dell'allegato del regolamento (CE) n. 1362/2000 del Consiglio. 1. Nella tabella sono inserite le seguenti righe: «09.1871 (1) 0803 00 19 Banane, fresche (escluse le frutta della piantaggine) 2 000 t Dazio fisso da applicare 09.1873 ex 1302 20 10 Sostanze pectiche, pectinati e pectati, essiccati in polvere 250 t Dazio fisso da applicare 2. Le righe della tabella relative ai numeri d’ordine 09.1832 e 09.1869 sono sostituite dal testo seguente: «09.1832 0408 11 80 0408 19 81 0408 19 89 0408 91 80 0408 99 80 — Tuorli, Uova di volatili sgusciate: 1 000 t (2) 50 NPF o 50 SPG (2) 09.1875 0408 11 80 — Tuorli, essiccati 50 NPF o 50 SPG (2) 09.1877 0408 19 81 — Tuorli, liquidi 50 NPF o 50 SPG (2) 0408 19 89 — Tuorli, altri 09.1879 0408 91 80 — Uova di volatili sgusciate, essiccate 50 NPF o 50 SPG (2) 09.1881 0408 99 80 — Uova di volatili sgusciate, altre 50 NPF o 50 SPG (2) 09.1869 3502 11 90 3502 19 90 — Ovoalbumina: 3 000 t (2) 100 09.1883 ex 3502 11 90 — essiccata (cristalli) 100 09.1885 ex 3502 11 90 — essiccata (altri) 100 09.1887 3502 19 90 — diversa da essiccata 100 (1)  Questo contingente cesserà di applicarsi quando gli attuali contingenti OMC per le banane del codice NC 0803 00 19 saranno sostituiti da un regime unicamente tariffario.». (2)  Equivalente uova con gusci. Da convertire secondo le aliquote fissate nell'allegato 69 del regolamento (CEE) n. 2454/93.».
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