Art. 2
In vigore dal 30 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2004.
Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2003 della Commissione (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 38).
(2) GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1989/2003 della Commissione (GU L 295 del 13.11.2003, pag. 57).
(3) GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.
ALLEGATO
Nel capitolo 15 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la nota complementare 2 è modificata come segue:
La nota complementare 2 B, punto I, è modificata come segue:
Il testo della lettera g) è così modificato:
—
il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2)
tenore in solventi alogenati volatili totali non superiore a 0,20 mg/kg e, per ciascuno di essi, non superiore a 0,10 mg/kg;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2004:1558:oj#art-2