Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2004. Per la Commissione Frederik BOLKESTEIN Membro della Commissione (1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2003 della Commissione (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 38). (2)  GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1989/2003 della Commissione (GU L 295 del 13.11.2003, pag. 57). (3)  GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4. ALLEGATO Nel capitolo 15 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la nota complementare 2 è modificata come segue: La nota complementare 2 B, punto I, è modificata come segue: Il testo della lettera g) è così modificato: — il punto 2 è sostituito dal seguente: «2) tenore in solventi alogenati volatili totali non superiore a 0,20 mg/kg e, per ciascuno di essi, non superiore a 0,10 mg/kg;».
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