Art. 2
In vigore dal 30 ago 2004
La validità dei titoli di restituzione per l’amido ottenuto dal riso o da rotture di riso è limitata al 31 agosto 2004.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1548:oj#art-2