Art. 1

Il regolamento (CE) n. 1722/93 è modificato come segue:

In vigore dal 30 ago 2004
1) Il titolo del regolamento è sostituito dal seguente testo: «Regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali». 2) All’, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente testo: «Una restituzione alla produzione (in prosieguo denominata “restituzione”) può essere concessa ad ogni persona fisica o giuridica che utilizzi amido ottenuto dal frumento o dal granturco o che utilizzi fecola di patate o taluni prodotti derivati per la fabbricazione delle merci incluse nell'elenco di cui all'allegato I.». 3) All’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo: «2.   La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di orzo o di avena, è calcolata in base alla differenza, moltiplicata per il coefficiente 1,60, fra: a) il prezzo di mercato del granturco in Francia, valido durante i cinque giorni che precedono il giorno della fissazione; e b) la media dei prezzi rappresentativi all’importazione CIF Rotterdam utilizzati per determinare i dazi all’importazione del granturco, constatati nei cinque giorni che precedono il giorno d'inizio dell'applicazione. Ai fini del calcolo della differenza di cui al primo comma, devono essere applicate le seguenti norme: a) se il prezzo di mercato del granturco di cui alla lettera a) è superiore al prezzo d’intervento ma inferiore al 155 % di tale prezzo, il prezzo da prendere in considerazione è pari al prezzo d’intervento maggiorato della metà della differenza tra il prezzo reale e il prezzo d’intervento; b) se il prezzo di mercato del granturco di cui alla lettera a) è superiore al 155 % del prezzo d’intervento, il prezzo da prendere in considerazione è pari al prezzo d’intervento maggiorato del 27,5 % del prezzo d’intervento. Per la fecola di patate, è possibile fissare una restituzione diversa per tener conto del livello del prezzo minimo previsto all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92. In tal caso, il calcolo è effettuato in base al prezzo di mercato del granturco in Francia, di cui al primo comma, lettera a), con una limitazione fissata al 115 % del prezzo d’intervento. Nei mesi di luglio, agosto e settembre, il prezzo del granturco di cui al primo comma, lettera a), è ridotto della differenza tra il prezzo d’intervento del frumento valido nel mese di giugno e quello valido nel mese di luglio, tranne se il prezzo del granturco di cui al primo comma, lettera a), corrisponde già al prezzo valido per il nuovo raccolto.». 4) All’articolo 9, paragrafo 2, il primo comma è completato con il testo seguente: «Tuttavia, se l’importo della restituzione alla produzione è inferiore a 16 EUR per tonnellata di amido o di fecola, detta cauzione non è necessaria.». 5) L’allegato II è modificato come segue: a) nella sezione A della tabella la riga riguardante l’amido di riso è soppressa; b) nella nota in calce n. 1 i termini «di riso» sono soppressi; c) nella nota in calce n. 4 il termine «riso» è soppresso.
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