Art. 1
Il regolamento (CE) n. 1639/2001 è modificato come segue:
In vigore dal 27 ago 2004
1)
L'articolo 3 è così modificato:
a)
al primo paragrafo, la lettera c), è sostituita dalla seguente:
«c)
in caso di campionamento, una descrizione dettagliata delle strategie seguite e delle stime statistiche effettuate, in modo da poter valutare il livello di precisione e il rapporto costo/precisione; tale descrizione deve includere inoltre stime dei livelli di precisione dei parametri calcolati; tali stime vanno incluse nella relazione finale in un formato indicato dalla Commissione, previa consultazione dello CSTEP.»;
b)
Il secondo paragrafo è soppresso;
c)
È aggiunta la seguente lettera:
«e)
in caso di campionamento, le procedure stabilite nei programmi nazionali devono garantire che la raccolta dei dati previsti sia effettuata da osservatori all’uopo designati e che i comandanti dei pescherecci accolgano a bordo gli osservatori e cooperino con essi, conformemente a quanto stabilito all’articolo 22, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (3).
2)
L'allegato è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
3)
Le appendici sono modificate conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2004:1581:oj#art-1