Art. 1 · Il regolamento (CE) n. 1639/2001 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CE) n. 1639/2001 è modificato come segue:

In vigore dal 27 ago 2004
1) L'articolo 3 è così modificato: a) al primo paragrafo, la lettera c), è sostituita dalla seguente: «c) in caso di campionamento, una descrizione dettagliata delle strategie seguite e delle stime statistiche effettuate, in modo da poter valutare il livello di precisione e il rapporto costo/precisione; tale descrizione deve includere inoltre stime dei livelli di precisione dei parametri calcolati; tali stime vanno incluse nella relazione finale in un formato indicato dalla Commissione, previa consultazione dello CSTEP.»; b) Il secondo paragrafo è soppresso; c) È aggiunta la seguente lettera: «e) in caso di campionamento, le procedure stabilite nei programmi nazionali devono garantire che la raccolta dei dati previsti sia effettuata da osservatori all’uopo designati e che i comandanti dei pescherecci accolgano a bordo gli osservatori e cooperino con essi, conformemente a quanto stabilito all’articolo 22, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (3). 2) L'allegato è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento. 3) Le appendici sono modificate conformemente all'allegato II del presente regolamento.
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