Art. 2
In vigore dal 20 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/2004 della Commissione (GU L 232 dell’1.7.2004, pag. 1).
(2) GU C 168 del 13.7.2002, pag. 10 (Farinheira de Estremoz e Borba).
GU C 261 del 30.10.2003, pag. 6 (Domfront).
GU C 262 del 31.10.2003, pag. 7 (Kiwi Latina).
GU C 277 del 18.11.2003, pag. 9 (Valle del Belice).
GU C 277 del 18.11.2003, pag. 12 (Noix du Périgord).
(3) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/2004 (GU L 239 del 9.7.2004, pag. 5).
ALLEGATO
PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)
PORTOGALLO
Farinheira de Estremoz e Borba (IGP)
Altri prodotti dell'allegato I (spezie, ecc.)
FRANCIA
Domfront (DOP)
Materie grasse (burro, margarina, oli, ecc.)
ITALIA
Valle del Belice (DOP)
Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati
ITALIA
Kiwi Latina (IGP)
FRANCIA
Noix du Périgord (DOP)
Storico versioni
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