Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/2004 della Commissione (GU L 232 dell’1.7.2004, pag. 1). (2)  GU C 168 del 13.7.2002, pag. 10 (Farinheira de Estremoz e Borba). GU C 261 del 30.10.2003, pag. 6 (Domfront). GU C 262 del 31.10.2003, pag. 7 (Kiwi Latina). GU C 277 del 18.11.2003, pag. 9 (Valle del Belice). GU C 277 del 18.11.2003, pag. 12 (Noix du Périgord). (3)  GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/2004 (GU L 239 del 9.7.2004, pag. 5). ALLEGATO PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.) PORTOGALLO Farinheira de Estremoz e Borba (IGP) Altri prodotti dell'allegato I (spezie, ecc.) FRANCIA Domfront (DOP) Materie grasse (burro, margarina, oli, ecc.) ITALIA Valle del Belice (DOP) Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati ITALIA Kiwi Latina (IGP) FRANCIA Noix du Périgord (DOP)
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