Art. 2
In vigore dal 20 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica per la prima volta per i programmi annuali relativi alla campagna 2004/2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 125 del 28.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 163 del 30.4.2004, pag. 83.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Stato membro
Patrimonio apicolo
Numero di alveari
BE
110 750
CZ
477 743
DK
160 000
DE
893 000
EE
50 500
EL
1 388 000
ES
2 464 601
FR
1 150 000
IE
20 000
IT
1 100 000
CY
45 714
LV
54 173
LT
83 800
LU
11 077
HU
872 650
MT
1 938
NL
80 000
AT
327 000
PL
949 200
PT
590 000
SI
143 152
SK
192 002
FI
42 000
SE
145 000
UK
274 000
EUR 25
11 626 300»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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