Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica per la prima volta per i programmi annuali relativi alla campagna 2004/2005. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 125 del 28.4.2004, pag. 1. (2)  GU L 163 del 30.4.2004, pag. 83. ALLEGATO «ALLEGATO I Stato membro Patrimonio apicolo Numero di alveari BE 110 750 CZ 477 743 DK 160 000 DE 893 000 EE 50 500 EL 1 388 000 ES 2 464 601 FR 1 150 000 IE 20 000 IT 1 100 000 CY 45 714 LV 54 173 LT 83 800 LU 11 077 HU 872 650 MT 1 938 NL 80 000 AT 327 000 PL 949 200 PT 590 000 SI 143 152 SK 192 002 FI 42 000 SE 145 000 UK 274 000 EUR 25 11 626 300»
Storico versioni

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