Art. 1

In vigore dal 18 ago 2004
Per i prodotti della campagna di commercializzazione 2003/2004, l'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a: a) 0,1106 EUR/t netta al giorno fino al 28 febbraio 2005 e a 0,0846 EUR/t netta al giorno a partire dal 1o marzo 2005 per le uve secche; b) 0,0949 EUR/t netta al giorno per i fichi secchi.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2004/1473 | Portale Normativo