Art. 1
In vigore dal 18 ago 2004
Per i prodotti della campagna di commercializzazione 2003/2004, l'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a:
a)
0,1106 EUR/t netta al giorno fino al 28 febbraio 2005 e a 0,0846 EUR/t netta al giorno a partire dal 1o marzo 2005 per le uve secche;
b)
0,0949 EUR/t netta al giorno per i fichi secchi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1473:oj#art-1