Art. 2

In vigore dal 18 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2004. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione (1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 876/2004 della Commissione (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 52). (2)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 41. (3)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 12. ALLEGATO «ALLEGATO Stati membri il cui programma nazionale di lotta contro lo scrapie è stato approvato Danimarca Finlandia Svezia» .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1472:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Regolamento (UE) 2004/1472 | Portale Normativo