Art. 2
In vigore dal 18 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 876/2004 della Commissione (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 52).
(2) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 41.
(3) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 12.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Stati membri il cui programma nazionale di lotta contro lo scrapie è stato approvato
Danimarca
Finlandia
Svezia»
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1472:oj#art-2