Art. 3
In vigore dal 17 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
(2) GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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