Art. 3

Art. 3

In vigore dal 17 ago 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. (2)  GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16.
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