Art. 1
Per la campagna di commercializzazione 2004/2005:
In vigore dal 11 ago 2004
a)
il prezzo minimo di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 1 935,23 EUR per tonnellata netta, franco produttore, di prugne secche «d'Ente»;
b)
l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento è pari a 923,17 EUR per tonnellata netta di susine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1438:oj#art-1