Art. 1 · Per la campagna di commercializzazione 2004/2005:

Art. 1

Per la campagna di commercializzazione 2004/2005:

In vigore dal 11 ago 2004
a) il prezzo minimo di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 1 935,23 EUR per tonnellata netta, franco produttore, di prugne secche «d'Ente»; b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento è pari a 923,17 EUR per tonnellata netta di susine.
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