Art. 6

IVA

In vigore dal 10 ago 2004
Nel caso di trasferimento verso altri Stati membri di merci originarie delle zone, la precedente introduzione di dette merci nelle zone in cui il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo è considerata un’importazione di beni conformemente all’ della direttiva 77/388/CEE del Consiglio (6), e il proprietario dei beni o qualsiasi altra persona designata o riconosciuta quale soggetto passivo dal governo della Repubblica di Cipro è debitore del pagamento dell’IVA dovuta all’importazione a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, della medesima direttiva.
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Art. 6 Regolamento (UE) 2004/1480 — IVA | Portale Normativo