Art. 2

Documento di accompagnamento

In vigore dal 10 ago 2004
1.   Il documento di accompagnamento di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 866/2004 risponde ai seguenti requisiti: 1) contiene tutte le informazioni dettagliate necessarie all'identificazione delle merci a cui si riferisce, e in particolare: a) designazione delle merci; b) eventuali numero d’ordine, marche e numeri delle merci; c) numero e natura dei colli; d) volume e valore delle merci; e) nome e indirizzo del produttore delle merci; f) nome e indirizzo dello speditore e del destinatario; 2) garantisce la conformità alle norme in materia di origine di cui all’ e certifica in modo inequivocabile che le merci cui si riferisce sono originarie delle zone definite all', paragrafo 1, del protocollo n. 10 dell’atto di adesione del 2003; a tal fine, prima di rilasciare il documento, la Camera di commercio turco-cipriota o qualsiasi altro ente autorizzato effettua i controlli necessari ad accertare l’esattezza delle specifiche fornite dal produttore e dallo speditore. Detti controlli includono almeno una visita di verifica presso la sede del produttore. Il documento di accompagnamento è redatto su un formulario conforme al modello di cui all'allegato I. 2.   Gli operatori che chiedono un documento di accompagnamento presentano domanda per iscritto agli enti incaricati del rilascio summenzionati. La domanda contiene i seguenti dati: 1) una dichiarazione del produttore in cui questi a) dichiara che le merci interessate sono originarie delle zone definite all', paragrafo 1, del protocollo n. 10 dell’atto di adesione del 2003; b) si impegna a conservare a fini di verifica, per un periodo di almeno tre anni dalla data di presentazione della domanda, tutta la contabilità relativa alla produzione (incluso l’acquisto di materie prime) e alla vendita delle merci, e ad accettare che le verifiche vengano effettuate, in qualsiasi momento ragionevole, dagli enti di cui al paragrafo 1 o dai servizi della Commissione; 2) una dichiarazione dello speditore riguardante la destinazione delle merci. Il modulo di presentazione della domanda è redatto su un formulario conforme al modello di cui all'allegato II. 3.   Gli enti di cui al paragrafo 1, punto 2), trasmettono alla Commissione, al governo di Cipro e alle autorità della zona orientale di sovranità nomi e titoli delle persone abilitate alla firma dei documenti, unitamente a un facsimile delle loro firme e del timbro utilizzato. 4.   Le autorità della Repubblica di Cipro informano i servizi della Commissione dei casi di ragionevole dubbio quanto alla conformità delle merci ai criteri in materia di origine. In tali casi, le autorità della Repubblica di Cipro autorizzano l'attraversamento della linea da parte delle merci alle condizioni di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 866/2004, fatta salva l’applicazione delle misure cautelari ritenute necessarie in attesa dei risultati di un successivo controllo. Se si accerta che il rilascio dei documenti è avvenuto senza che fossero adeguatamente soddisfatte le condizioni necessarie, tutti i dazi e le tasse dovuti per l’immissione in libera pratica delle merci nel territorio doganale della Comunità sono esigibili all'aliquota applicabile ai paesi terzi in assenza di qualsiasi trattamento preferenziale. Si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni relative all’insorgenza di un’obbligazione doganale e alla riscossione dell’importo della medesima.
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