Art. 1

Il regolamento (CE) n. 2366/98 è modificato come segue:

In vigore dal 10 ago 2004
1) Nel titolo, i termini «2003/2004» sono sostituiti dai termini «2004/2005». 2) L'articolo 4 è modificato come segue: a) al paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente: «1.   Ai fini dell'erogazione di un aiuto a favore dei produttori di olive nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi in vigore a partire dal 1o novembre 2001, gli olivi supplementari piantati dopo la data del 1o maggio 1998, o dopo il 31 dicembre 2001 a Cipro e a Malta, devono essere oggetto di un'identificazione geografica e figurare in un programma nazionale o regionale approvato dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.»; b) al paragrafo 2, primo comma, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente: «2.   Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1638/98, per “olivo supplementare” si intende un olivo piantato dopo il 1o maggio 1998, o dopo il 31 dicembre 2001 a Cipro e a Malta, che non sostituisce un olivo estirpato dopo il 1o maggio 1998, o dopo il 31 dicembre 2001 a Cipro e a Malta.». 3) L'articolo 5 è modificato come segue: a) al paragrafo 1, dopo il primo comma è inserito il comma seguente: «Tuttavia, per Cipro, Malta e la Slovenia, la dichiarazione di cui al primo comma è presentata anteriormente al 1o dicembre 2004 e riguarda i nuovi impianti effettuati dal 1o novembre 1999 al 31 ottobre 2004 a Cipro e a Malta e dal 1o novembre 1995 al 31 ottobre 2004 in Slovenia. Tale dichiarazione è corredata delle prove, ritenute soddisfacenti dallo Stato membro: — che gli impianti, o parte di essi, sono stati effettuati entro il 31 dicembre 2001 per Cipro e Malta e anteriormente al 1o maggio 1998 per la Slovenia, oppure — che gli impianti abbinati all'estirpazione, di cui al primo comma, secondo trattino, sono stati effettuati dopo il 31 dicembre 2001 e prima del 1o novembre 2004 a Cipro e a Malta e dopo il 1o maggio 1998 e prima del 1o novembre 2004 in Slovenia.»; b) al paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente: «2.   A decorrere dal 1o novembre 1998 gli olivicoltori interessati presentano una dichiarazione preventiva di intenzione di impianto in cui figurano il numero di olivi da piantare e la loro ubicazione e, se del caso, il numero e l'ubicazione degli olivi da estirpare o estirpati e non sostituiti dopo il 1o maggio 1998 o dopo il 31 dicembre 2001 a Cipro e a Malta.»; c) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione considerata e nel caso di Cipro, di Malta e della Slovenia entro il 30 giugno 2005, gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate per controllare l'applicazione del disposto dei paragrafi 2 e 3 e le sanzioni inflitte agli olivicoltori inadempienti.». 4) All'articolo 12 bis sono aggiunti i commi seguenti: «Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, la produzione stimata in olio di oliva vergine degli olivi supplementari menzionata al primo comma è determinata moltiplicando la resa media per olivo adulto per la somma: — del numero di olivi supplementari piantati dal 1o maggio al 31 ottobre 1998, moltiplicato per 0,90 e — del numero di olivi supplementari piantati dal 1o novembre 1998 al 31 ottobre 1999, moltiplicato per 0,70 e — del numero di olivi supplementari piantati dal 1o novembre 1999 al 31 ottobre 2000, moltiplicato per 0,35. La resa media per olivo adulto per la campagna di commercializzazione 2003/2004 è calcolata dividendo la quantità di olio di oliva vergine prodotta, cui fa menzione l'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), per la somma: — del numero di olivi in produzione piantati prima del 1o maggio 1998 e — del numero di olivi in produzione piantati dal 1o maggio al 31 ottobre 1998, moltiplicato per 0,90 e — del numero di olivi in produzione piantati dal 1o novembre 1998 al 31 ottobre 1999, moltiplicato per 0,70 e — del numero di olivi in produzione piantati dal 1o novembre 1999 al 31 ottobre 2000, moltiplicato per 0,35.». 5) All'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, i termini «2003/2004» sono sostituiti dai termini «2004/2005». 6) All'articolo 27, il testo del paragrafo 2 è modificato come segue: a) il testo del primo comma è sostituito dal seguente: «2.   Gli schedari di cui al paragrafo 1, ad eccezione della base grafica di riferimento, consentono perlomeno la consultazione diretta e immediata dei dati relativi alla campagna di commercializzazione in corso e alle quattro campagne precedenti, tranne che per Cipro, Malta e la Slovenia, i cui dati si riferiscono soltanto alla campagna di commercializzazione 2004/2005.»; b) al quarto comma, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente: «Fatti salvi i controlli da attuare, in particolare i controlli incrociati dei dati degli schedari, o i risultati da comunicare, negli schedari sono archiviati i dati disponibili per le campagne anteriori a quelle indicate al primo comma e, a decorrere dal 31 ottobre 2001 o, nel caso di Cipro, Malta e della Slovenia, dal 1o novembre 2004, le informazioni ivi contenute permettono di effettuare:». 7) All'articolo 29, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   In mancanza di prove sufficienti o in caso di dubbio, lo Stato membro effettua un controllo in loco delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, entro il 1o novembre 1999 ed entro il 1o giugno 2005 a Cipro, Malta e in Slovenia. Gli olivi piantati ed estirpati dopo il 1o maggio 1998 e fino al 31 ottobre 1998, tranne che per Cipro e Malta, per le quali il periodo considerato va dal 31 dicembre 2001 al 31 ottobre 2004, sono calcolati in funzione di tutti i dati che l'olivicoltore è tenuto a fornire, su richiesta dell'organismo competente dello Stato membro, e della situazione riscontrata sul posto, in particolare per quanto riguarda la dimensione degli alberi. Dopo tutte le verifiche è concesso all'olivicoltore il beneficio del dubbio.». 8) All'articolo 30, paragrafo 1, secondo comma, il testo del terzo trattino è sostituito dal seguente: «— 20 % dal 2000/2001 al 2004/2005.». 9) All'articolo 32, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente: «Anteriormente al 1o gennaio delle campagne di commercializzazione dal 1999/2000 al 2003/2004 e al 1o giugno della campagna 2004/2005, essi presentano una relazione riassuntiva del numero di controlli effettuati a norma degli articoli 28, 29 e 30, del numero di casi in cui è stato necessario apportare una modifica, precisando i dati o le quantità interessate, le penali o sanzioni comminate ed in corso di esame, nonché una valutazione sommaria del sistema di controllo applicato e delle difficoltà incontrate.».
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