Art. 1
Il regolamento (CE) n. 2366/98 è modificato come segue:
In vigore dal 10 ago 2004
1)
Nel titolo, i termini «2003/2004» sono sostituiti dai termini «2004/2005».
2)
L'articolo 4 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini dell'erogazione di un aiuto a favore dei produttori di olive nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi in vigore a partire dal 1o novembre 2001, gli olivi supplementari piantati dopo la data del 1o maggio 1998, o dopo il 31 dicembre 2001 a Cipro e a Malta, devono essere oggetto di un'identificazione geografica e figurare in un programma nazionale o regionale approvato dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.»;
b)
al paragrafo 2, primo comma, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:
«2. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1638/98, per “olivo supplementare” si intende un olivo piantato dopo il 1o maggio 1998, o dopo il 31 dicembre 2001 a Cipro e a Malta, che non sostituisce un olivo estirpato dopo il 1o maggio 1998, o dopo il 31 dicembre 2001 a Cipro e a Malta.».
3)
L'articolo 5 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:
«Tuttavia, per Cipro, Malta e la Slovenia, la dichiarazione di cui al primo comma è presentata anteriormente al 1o dicembre 2004 e riguarda i nuovi impianti effettuati dal 1o novembre 1999 al 31 ottobre 2004 a Cipro e a Malta e dal 1o novembre 1995 al 31 ottobre 2004 in Slovenia. Tale dichiarazione è corredata delle prove, ritenute soddisfacenti dallo Stato membro:
—
che gli impianti, o parte di essi, sono stati effettuati entro il 31 dicembre 2001 per Cipro e Malta e anteriormente al 1o maggio 1998 per la Slovenia, oppure
—
che gli impianti abbinati all'estirpazione, di cui al primo comma, secondo trattino, sono stati effettuati dopo il 31 dicembre 2001 e prima del 1o novembre 2004 a Cipro e a Malta e dopo il 1o maggio 1998 e prima del 1o novembre 2004 in Slovenia.»;
b)
al paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dal 1o novembre 1998 gli olivicoltori interessati presentano una dichiarazione preventiva di intenzione di impianto in cui figurano il numero di olivi da piantare e la loro ubicazione e, se del caso, il numero e l'ubicazione degli olivi da estirpare o estirpati e non sostituiti dopo il 1o maggio 1998 o dopo il 31 dicembre 2001 a Cipro e a Malta.»;
c)
il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione considerata e nel caso di Cipro, di Malta e della Slovenia entro il 30 giugno 2005, gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate per controllare l'applicazione del disposto dei paragrafi 2 e 3 e le sanzioni inflitte agli olivicoltori inadempienti.».
4)
All'articolo 12 bis sono aggiunti i commi seguenti:
«Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, la produzione stimata in olio di oliva vergine degli olivi supplementari menzionata al primo comma è determinata moltiplicando la resa media per olivo adulto per la somma:
—
del numero di olivi supplementari piantati dal 1o maggio al 31 ottobre 1998, moltiplicato per 0,90 e
—
del numero di olivi supplementari piantati dal 1o novembre 1998 al 31 ottobre 1999, moltiplicato per 0,70 e
—
del numero di olivi supplementari piantati dal 1o novembre 1999 al 31 ottobre 2000, moltiplicato per 0,35.
La resa media per olivo adulto per la campagna di commercializzazione 2003/2004 è calcolata dividendo la quantità di olio di oliva vergine prodotta, cui fa menzione l'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), per la somma:
—
del numero di olivi in produzione piantati prima del 1o maggio 1998 e
—
del numero di olivi in produzione piantati dal 1o maggio al 31 ottobre 1998, moltiplicato per 0,90 e
—
del numero di olivi in produzione piantati dal 1o novembre 1998 al 31 ottobre 1999, moltiplicato per 0,70 e
—
del numero di olivi in produzione piantati dal 1o novembre 1999 al 31 ottobre 2000, moltiplicato per 0,35.».
5)
All'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, i termini «2003/2004» sono sostituiti dai termini «2004/2005».
6)
All'articolo 27, il testo del paragrafo 2 è modificato come segue:
a)
il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
«2. Gli schedari di cui al paragrafo 1, ad eccezione della base grafica di riferimento, consentono perlomeno la consultazione diretta e immediata dei dati relativi alla campagna di commercializzazione in corso e alle quattro campagne precedenti, tranne che per Cipro, Malta e la Slovenia, i cui dati si riferiscono soltanto alla campagna di commercializzazione 2004/2005.»;
b)
al quarto comma, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:
«Fatti salvi i controlli da attuare, in particolare i controlli incrociati dei dati degli schedari, o i risultati da comunicare, negli schedari sono archiviati i dati disponibili per le campagne anteriori a quelle indicate al primo comma e, a decorrere dal 31 ottobre 2001 o, nel caso di Cipro, Malta e della Slovenia, dal 1o novembre 2004, le informazioni ivi contenute permettono di effettuare:».
7)
All'articolo 29, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. In mancanza di prove sufficienti o in caso di dubbio, lo Stato membro effettua un controllo in loco delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, entro il 1o novembre 1999 ed entro il 1o giugno 2005 a Cipro, Malta e in Slovenia.
Gli olivi piantati ed estirpati dopo il 1o maggio 1998 e fino al 31 ottobre 1998, tranne che per Cipro e Malta, per le quali il periodo considerato va dal 31 dicembre 2001 al 31 ottobre 2004, sono calcolati in funzione di tutti i dati che l'olivicoltore è tenuto a fornire, su richiesta dell'organismo competente dello Stato membro, e della situazione riscontrata sul posto, in particolare per quanto riguarda la dimensione degli alberi. Dopo tutte le verifiche è concesso all'olivicoltore il beneficio del dubbio.».
8)
All'articolo 30, paragrafo 1, secondo comma, il testo del terzo trattino è sostituito dal seguente:
«—
20 % dal 2000/2001 al 2004/2005.».
9)
All'articolo 32, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:
«Anteriormente al 1o gennaio delle campagne di commercializzazione dal 1999/2000 al 2003/2004 e al 1o giugno della campagna 2004/2005, essi presentano una relazione riassuntiva del numero di controlli effettuati a norma degli articoli 28, 29 e 30, del numero di casi in cui è stato necessario apportare una modifica, precisando i dati o le quantità interessate, le penali o sanzioni comminate ed in corso di esame, nonché una valutazione sommaria del sistema di controllo applicato e delle difficoltà incontrate.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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