Art. 2

In vigore dal 9 ago 2004
Nel caso della Slovenia, i prodotti di cui al presente regolamento, designati e presentati in sloveno in conformità alle disposizioni vigenti in Slovenia prima della sua adesione alla Comunità il 1o maggio 2004 e messi in circolazione prima dell’adesione, ma non conformi al presente regolamento, possono essere detenuti per la vendita ed esportati fino ad esaurimento delle scorte, o comunque entro il 30 aprile 2006 e, per l’anno di vendemmia 2003, entro il 30 aprile 2007.
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