Art. 5
Modifica dell'articolo 3 delle convenzioni di finanziamento annuali 2000-2003
In vigore dal 4 ago 2004
Alla fine dell' di ciascuna convenzione di finanziamento annuale è aggiunto il seguente comma:
«L'eventuale quota del contributo comunitario di cui all' per la quale non siano stati firmati contratti con i beneficiari finali alla data di cui al secondo comma è comunicata alla Commissione entro tre mesi a decorrere dalla data in cui ne sia noto l’importo.»
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