Art. 1
Proseguimento dell'applicazione delle convenzioni di finanziamento annuali e pluriennali dopo l'adesione
In vigore dal 4 ago 2004
1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, continuano ad applicarsi, limitatamente al loro periodo di validità, le convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali elencate nell'allegato 1, concluse dalla Commissione europea, a nome della Comunità, con la Repubblica ceca, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri»).
2. Gli delle convenzioni di finanziamento pluriennali cessano di applicarsi.
3. Cessano di applicarsi le seguenti disposizioni dell'allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali:
a)
gli della sezione A: ogni riferimento agli articoli delle convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali si intende fatto alla decisione nazionale di riconoscimento di cui all', sezione A;
b)
l'articolo 14, punti 2.6 e 2.7 della sezione A;
c)
gli della sezione C;
d)
il punto 8 della sezione F;
e)
la sezione G.
4. L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999 e l' del regolamento (CE) n. 2222/2000 cessano di applicarsi ai nuovi Stati membri per quanto riguarda il programma speciale di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale (SAPARD).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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